Introduzione
Regolamento per la Detenzione d’Animali per Autoconsumo
Il seguente articolo ha lo scopo di spiegare in maniera sintetica le leggi che regolano la detenzione, la tutela e la circolazione degli animali in base allo scopo per cui si detengono.
Quindi in poche parole vi aiuterò a distinguere le seguenti figure
- Allevamento per autoconsumo
- Allevame. per fini commerciali
- Allevamento per esposizioni e gare di razza (hobby)
Infatti un allevatore a scopo ricreativo o per auto consumo è regolato per legge. Quindi tradotto in soldoni una persona che possiede animali per passione e non per scopo di lucro o fini commerciali non ha molti esemplari di diverse colorazioni e razze. Ma un numero limitato di capi come previsto per legge attenzione ai truffatori.
Per leggere il secondo articolo che approfondisce il discorso premi qui
https://www.consulente-agrario.com/procedura-per-apertura-allevamento-per-autoconsumo/
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(Regolamento per la Detenzione d’Animali per Autoconsumo)
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA,
DETENZIONE E CIRCOLAZIONE ANIMALI
Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 9/3/2011 come rettificato dalla delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 28/11/2018.
DISPOSIZIONI PER GLI ANIMALI DOMESTICI, DA CORTILE E DA STALLA
Finalità del regolamento Articolo 1
Regola le disposizioni sui comportamenti da adottare in caso di detenzione di animali da cortile, da stalla e domestici ( Testo Unico delle leggi Sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265, della legge 14/08/1991, della legge regionale n. 86/1999 e successive integrazioni e/o modificazioni).
Promuove la convivenza tra l’uomo e la popolazione animale e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali;
Promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali ed in particolare degli animali da affezione, definendo tali gli animali che convivono con l’uomo stabilmente o occasionalmente a scopo di compagnia o destinati a svolgere attività utili allo stesso;
Disciplina, la detenzione, il ricovero, le norme di comportamento e la prevenzione delle malattie degli animali, attuando con gli altri soggetti istituzionalmente preposti all’attività di programmazione, indirizzo e coordinamento.
Inoltre ha, come scopo principale, il perseguimento della convivenza civile ed il superamento di problematiche igienico – sanitarie che potrebbero verificarsi in caso di incuria nella detenzione degli animali;
Vieta il maltrattamento e/o la soppressione degli animali in genere (tranne se gravemente malati o affetti da patologie incurabili, certificate comunque da personale sanitario all’uopo preposto) perseguendo amministrativamente e/o penalmente coloro che si rendono colpevoli di tali vessazioni(L. 14/08/1999 n. 281).
ART 2: ESCLUSIONI
Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
- Alle attività economiche inerenti l’allevamento degli animali o ad esso connesse (poiché già disciplinate per legge);
- Alle specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l’esercizio della caccia e della pesca;
- Alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempreché la loro detenzione sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
- Alle attività di disinfestazione e derattizzazione.
ART. 3: DETENZIONE ANIMALI DA CORTILE
- Gli animali da cortile di bassa taglia, intesi come tali : galline, polli, faraone, tacchini, pollami in genere e conigli per uso domestico, detenuti a ridosso dell’abitazione, non devono superare complessivamente le 30 unità da parte di ciascun nucleo familiare e/o condominiale.
Quindi cari amici bisogna avere complessivamente 30 capi, questo vi farà capire che un appassionato non alleva 400 animali inoltre non dichiarati o registrati al ASL di competenza, senza le apposite strutture previste dalla legge, senza una partiva iva commerciale, senza rilasciarvi un attestato di d’acquisto e con i dati del animale
- Gli allevamenti avicunicoli per autoconsumo (ovvero allevamento di numero inferiore a 250 capi con produzione di carne e/o uova per autoconsumo e/o cessione diretta dal produttore al consumatore) hanno l’obbligo di registrarsi presso le ASL come previsto dal D.Lgs. 336/99 modificato dal D.Lgs. 158/06 e comunque i nuovi insediamenti non possono essere collocati a meno di 150 metri dai centri abitati:
- Detti animali vanno comunque accuditi e tenuti nel massimo rispetto delle norme igienico-sanitarie onde evitare qualsiasi forma di trasmissione e contagio di malattie infettive o potenziale focolaio di sviluppo di insetti, zecche, pulci, topi e quant’altro possa essere pericoloso per la salute e l’igiene pubblica.
ART. 4: DETENZIONE ANIMALI DA STALLA PER AUTOCONSUMO
Per costruire una stalla o rimetterne in uso una già abbandonata nel territorio comunale, si deve chiedere autorizzazione al Sindaco il quale può vietarli, dietro parere dell’Ufficiale Sanitario e del veterinario per le rispettive specifiche competenze, nell’interesse della salute pubblica o subordinarli a determinate cautele.
Non è permesso insediare nuovi allevamenti di equini, bovini, caprini ed ovini se non in edifici colonici in aperta campagna. Le stalle o qualsiasi altro ricovero dei suddetti animali va collocato ad una distanza non inferiore a 300 metri dalle abitazioni. Ciò, al fine di non pregiudicare la salubrità delle abitazioni stesse a causa dei cattivi odori ed il proliferare degli insetti.
Le stalle esistenti da oltre venti anni, ancora attive negli abitati, vi possono permanere se il proprietario dimostra, con l’adozione di metodi e speciali cautele, di non arrecare nocumento alla salute del vicinato.
Il TULS impone ai conduttori di stalle rurali, con più di due capi adulti, l’obbligo di possedere una concimaia al servizio delle medesime. non contemplata per gli allevamenti allo stato brado o semibrado. Tuttavia l’ammassare il letame nei cortili e/o nelle immediate vicinanze delle abitazioni è punito con una sanzione specifica pari a 20 € per ogni capo adulto di bestiame presente nel ricovero. La stessa sanzione è posta a presidio dell’obbligo di servirsi della concimaia e soprattutto di curarne la manutenzione (vds. successivo art. 5).
ART. 5: CONCIMAIE
La concimaia destinata a servire le stalle per autoconsumo deve possedere alcune caratteristiche di base:
Deve essere costruita, come anche gli annessi pozzetti di raccolta per i liquidi, con fondo e pareti impermeabili;
Dev. essere posta a non meno di 100 metri dalle sorgenti o da serbatoi di acqua potabile;
Deve essere posta ad una distanza non inferiore a 100 metri dalle abitazioni (previste dal PRGC); Non deve essere ubicata lungo strade aperte al pubblico, nonché lungo sentieri e mulattiere di particolare interesse turistico.
Deve essere dimensionata correttamente in rapporto alla consistenza dei capi detenuti e sufficienti per un periodo minimo di stoccaggio di 4 mesi per il materiale palabile (letame) e per il materiale non palabile (liquami).
Solo dopo tali periodi di stoccaggio è ammesso il deposito su terreno naturale rispettando all’uopo, le norme nazionali e regionali vigenti.
Durante la stagione estiva individuata dal 1° maggio al 30 settembre lo svuotamento della concimaia non potrà essere effettuato. Durante le ore calde della giornata (10.00 – 17.00) ed in ossequio alla profilassi contro le mosche debbono essere coperte (con paglia e terriccio).
ART. 7: RESPONSABILITA’
Chiunque detenga un’animale è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito.
A tale scopo il cane dovrà essere dotato di microprocessore sottocutaneo da applicarsi a cura dell’ASL.
Si precisa che l’iscrizione all’anagrafe canina dovrà essere effettuata entro tre mesi dalla nascita o comunque dall’acquisizione dell’animale.
Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile della sua salute, della sua riproduzione e del benessere di eventuali cucciolate.
ART.8: AMBITO D’APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Le norme del presente regolamento si applicano su tutto il territorio comunale sia pubblico che privato.
Ai sensi del presente CAPO si definisce come accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea uno o più cani. Anche se non regolarmente registrati ai sensi della normativa vigente, durante il loro transito o permanenza su un’area di cui al comma 1.
Regolamento per la Detenzione d’Animali per Autoconsumo
in base ad un certo numero di animali da stalla (suini)che rapporto ci deve essere tra la quantità degli animali e i liquami prodotti
Salve Andre.
Si stima che un maiale di taglia media di 50 kg produrrà in un anno una quantità di letame dal peso di 720 kg. Ovviamente il quantitativo di letame prodotto dipende molto dal eta del animale, dalla razza, dalla taglia e dal alimentazione giornaliera. Per maggiori informazioni e per una consulenza specifica puoi contattarmi al email: consulenteagrario@gmail.com
Visita anche il mio Canale YouTube: https://youtu.be/JMz8IHOaXtY
saluti
Consulente Agrario
Come mai, in Trentino Alto Adige le stalle si trovano la maggior parte in paese e l’unico animale non ammesso in paese è il maschio di capra.
Sembra che lassù non sia ancora morto nessuno a causa delle stalle in paese, hai vecchi tempi le stalle erano dove era più pratico per l’allevatore seguire gli animali, non ho mai sentito dire che le persone si ammalavano o morivano perchè il ricovero degli animali era troppo vicino.
Se esiste il buon senso IGENE nessun animale ha cattivo odore, ha dimenticavo siamo in Italia, l’educazione per gli animali NON Cè
grazie per il suo commento. Rispetto il suo punto di vista, ma purtroppo la legge è legge e va rispettata. Ovviamente ognuno fa quello che vuole ma si deve prendere anche la responsabilità e le conseguenze dovute alle sue azioni.
Se vuole può seguirci anche sul canale YouTube ufficiale https://www.youtube.com/@consulenteagrario/videos dove troverai tantissimi video e approfondimenti riguardanti i temi trattati su blog.
Cordiali Saluti
Consulente Agrario
Beh qui in val di Non per esempio, dove alcune stalle restano incistate in mezzo alle case, a distanze che oggi paiono incredibili – io ne ho una a neanche 10 metri, siamo invasi dalle mosche ovunque, è una schifezza, ma neanche un controllo in concimaia. Su odori, rumori e trattori sorvolo che è meglio. Non è che “non è morto nessuno” è che la vita in paese ha da essere anche salubre, piuttosto direi che fare qualche centinaio di metri per andare in stalla non ha mai ucciso nessuno. Le bestie si tenevano tradizionalmente vicino alle case per via dei predatori, quando non c’erano manco le strade, poi siccome le tradizioni qui diventano diritto acquisito hanno continuato a farle, in mancanza di regolamenti che le proibissero, arrivati molto tardi. Insistere oggi è insensato e appellarsi alla “vita campestre” veramente ridicolo.
Salve
Si ha perfettamente ragione, capisco la problematica. Questa problematica è dovuta alla mancata gestione del territorio. Per legge le stalle che non rispettano i nuovi canoni di:
Benessere ambientale;
Benessere animale;
Rispetto delle norme di sicurezza;
Igiene delle aree urbane;
Devono essere dismesse perché generano problematiche e difficolta ai cittadini e all’ambiente circostante.
Inoltre per ottenere una consulenza privata può contattarmi tramite l’email: consulenteagrario@gmail.com
Per maggiori informazioni, le consiglio d’inscriversi e seguire il mio canale YouTube https://www.youtube.com/channel/UCFh4WZcvodzzyhgl7O8NNVA per restare sempre aggiornato.
Saluti Consulente Agrario
Se allevo un vitello all’ anno, un paio di maiali e tre ovini, devo avere il concimaio?!
Certo che bisogno della concimaia e non solo quella. Comunque per maggiori informazione puoi richiedere una consulenza privata contattandomi tramite email: consulenteagrario@gmail.com
Saluti e a Presto.
Ho avuto un problema con il mio maialino da compagnia per via del vicino che si lamenta.. qualcuno che mi può aiutare 🙏🏽
Salve grazie per averci contattato
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Buongiorno,
abito in campagna e il mio vicino (circa 50m da casa mia) possiede alcune decine di pavoni che lascia liberi. Questi stanno rovinando il mio giardino (mangiano piante dell’orto e i fiori) oltre a sporcare di guano dappertutto. Il vicino ha l’obbligo di custodia degli animali?
Grazie
Salve il vicino ha l’obbligo di evitare che i suoi animali sconfinino e causino danni ai beni altrui. Quindi se vuole può procedere per le vie legali. La consiglio di contattarmi in privato al seguente indirizzo email consulenteagrario@gmail.com per poterla rispondere in maniera più dettagliata e per poterla aiutare.
Saluti Alessio Catalano
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Quali sono i requisiti per poter avere delle mucche e farle detenere a una persona che ha il codice stalla
Salve Vima
Per poterla consigliare al meglio mi servono informazioni più dettagliate. Se vuole può contattarmi privatamente tramite email consulenteagrario@gmail.com
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Saluti Consulente Agrario